Art. 26.
(Selezione delle candidature).

      1. La selezione delle candidature, per una percentuale non superiore al 50 per cento e comunque non inferiore al 25 per cento delle candidature riferite al numero massimo consentito per le liste di candidati a membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e al Parlamento nazionale, avviene attraverso elezioni primarie, da effettuare almeno novanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le suddette cariche. La selezione attraverso elezioni primarie è disposta anche per la definizione delle candidature per la carica di presidente della regione, di presidente della provincia e di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La designazione dei candidati di cui al presente comma può avvenire sia all'interno di coalizioni, sia autonomamente all'interno di ogni singolo partito politico.
      2. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie di cui al comma 1 devono essere previste in appositi regolamenti adottati dai competenti organi statutari, depositati annualmente dai partiti politici, in forma singola o associata, presso il Segretariato dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV. Il Presidente dell'Autorità, accertata la conformità dei regolamenti alle disposizioni del presente articolo, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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      3. L'organizzazione della consultazione elettorale è effettuata a cura e a spese dei partiti politici interessati, anche attraverso le risorse provenienti dall'apposita sottoscrizione alle elezioni primarie, ed è gestita dagli organi nazionali del partito. La regolarità di svolgimento della consultazione è attestata da un rappresentante nominato dall'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze.
      4. I rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché le agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dalla presente legge, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia, sono decurtati del 50 per cento per i partiti politici che non hanno scelto i candidati alle cariche di cui al comma 1 mediante elezioni primarie, ai sensi del presente articolo, ovvero che non hanno effettivamente candidato tutti i soggetti risultati designati in seguito a elezioni primarie.
      5. È fatto obbligo di depositare le liste degli elettori che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto presso il Segretariato dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze.
      6. Per ciascuna competizione elettorale, ogni elettore può esprimere la propria preferenza nel corso delle consultazioni primarie riferibili alle candidature di un solo partito politico e della coalizione di appartenenza dello stesso.